Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 585 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 585-bis. - (Omicidio commesso a causa di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti). - Chiunque, violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, cagiona la morte di una persona è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni se il fatto è commesso a causa di guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti».